Il riconoscimento dei diplomi di qualifica professionale e dei diplomi rilasciati dalle ex scuole tecniche e dalle scuole professionali femminili di Stato e legalmente riconosciute ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 21 aprile 1965, n. 449, puo' essere disposto per un triennio a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 8 novembre 1969

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-10-27;754~art8 · fonte del testo