Il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di trattenere in servizio per l'anno scolastico 1948-49 i maestri elementari che abbiano raggiunto i limiti di eta' e di servizio previsti dall'art. 134 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, ma che non abbiano superato il 70° anno di eta' al 30 settembre 1948 e che siano ancora in grado di prestare opera proficua.

Testo vigente dal 21 maggio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-04-21;223~artunico · fonte del testo