Rimangono salvi, comunque, i diritti acquisiti dal personale di cui al precedente articolo 3 nei confronti dell'Ente per quanto possa al personale stesso spettare, in base agli ordinamenti dell'Ente, a titolo di indennita' di licenziamento. Il personale assistito da trattamento di previdenza, mediante polizze di assicurazione stipulate da un istituto avente sede nel territorio dello Stato, ha diritto allo svincolo ed alla consegna della polizza. Al personale collocato nei ruoli aggiunti e' data, comunque, facolta' di riscattare ai fini del trattamento di quiescenza, secondo le vigenti disposizioni di legge, il servizio prestato alle dipendenze dell'Ente.

Testo vigente dal 2 febbraio 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1868~art6 · fonte del testo