Fino a quando non entrera' in funzione il Senato della Repubblica, i servizi amministrativi del soppresso Senato sono affidati ad un commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per lo svolgimento del predetto incarico il Commissario esercita le attribuzioni gia' spettanti al Presidente e al Consiglio di Presidenza del Senato.

Testo vigente dal 7 novembre 1947

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1947-11-03;3~art2 · fonte del testo