E' autorizzata la spesa di lire 1.155 milioni per far fronte all'onere posto a carico dell'Italia per l'anno 1969 in attuazione dell'Accordo di compensazione finanziaria previsto dalla Decisione n. 1/67 del 21 febbraio 1967 dell'Alta autorita' della CECA concernente il carbone da coke e il coke destinati all'industria siderurgica della Comunita', prorogato al 31 dicembre 1969 con Decisione n. 2177/68 del 27 dicembre 1968 della commissione delle Comunita' europee.

Testo vigente dal 22 giugno 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-25;375~art1 · fonte del testo