Art. 33 — Omessa o irregolare esecuzione di lavori attinenti alla sicurezza della navigazione

L'armatore o il comandante che fa navigare la nave in violazione delle prescrizioni dell'autorita' marittima circa l'esecuzione di lavori attinenti alla sicurezza della navigazione, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fini ad un anno e con la multa non inferiore a lire 80.000.

Testo vigente dal 5 luglio 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-06-05;616~art33 · fonte del testo