I giudizi relativi alle violazioni previste negli articoli precedenti, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi. Gli uffici devono trasmettere, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, alle commissioni tributarie un elenco cumulativo contenente la indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonche' la attestazione che e' stato adempiuto alla richiesta prevista nel secondo comma dell'articolo 2, o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano la estinzione del giudizio.

Testo vigente dal 27 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-12-22;882~art11 · fonte del testo