Le aliquote contributive possono essere variate, in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui allo articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

Testo vigente dal 11 giugno 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-05-24;370~art15 · fonte del testo