Mediante regolamento organico da deliberare dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e da sottoporre all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la sanita' e col Ministro per il tesoro, sono stabilite le norme di assunzione e lo stato giuridico, nonche' la consistenza numerica ed il trattamento economico di attivita' di servizio e di quiescenza del personale, ivi compreso il direttore, comunque necessario per le esigenze funzionali dell'istituto medesimo.

Testo vigente dal 9 marzo 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-02-10;66~art11 · fonte del testo