Art. 11 — Qualificazione dei territori termali

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 3 e 4, nell'ambito dei piani e dei progetti nazionali e comunitari che comportano investimenti straordinari per la promozione e lo sviluppo economico-sociale di aree comprendenti territori a vocazione turistico-termale, lo Stato e le regioni favoriscono la destinazione di adeguate risorse nei confronti degli stessi territori.

Testo vigente dal 8 novembre 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2000-10-24;323~art11 · fonte del testo