A decorrere dal 1 gennaio 1980 sono dovuti dalle aziende armatoriali, o comunque dai soggetti che impiegano personale soggetto all'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, i contributi per le assicurazioni generali obbligatorie nonche' quelli per la Cassa unica assegni familiari, gestite dall'Istituto, secondo le norme, le modalita' e con le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti. Resta ferma l'inapplicabilita' delle disposizioni concernenti le addizionali contributive di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 30 ottobre 1955, n. 1079, 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni e proroghe.

Testo vigente dal 2 agosto 1984

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-07-26;413~art7 · fonte del testo