Nelle contravvenzioni alle norme della presente legge, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, puo' presentare domanda di oblazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale il quale, previo parere del Comitato esecutivo, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, della ammenda stabilita. Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'Istituto puo' anche, previo parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del primo comma del precedente art. 23.

Testo vigente dal 15 aprile 1952

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1952-04-04;218~art24 · fonte del testo