L'indennita' di cui al primo comma del precedente articolo 1 compete altresi', in luogo delle indennita' di aeronavigazione e di pilotaggio di cui fruiscono attualmente, agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito e della Marina, in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati, per svolgere attivita' di volo, ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonche' a quelli assegnati agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attivita' aerea di ciascuna forza armata e interforze. Le indennita' supplementari di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 1 sono estese, alle stesse condizioni ivi previste, agli ufficiali ed ai sottufficiali piloti dell'Esercito e della Marina. Agli ufficiali dell'Esercito e della Marina osservatori, in possesso del relativo brevetto militare, assegnati, per l'attivita' di volo, a reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, l'indennita' di aeronavigazione spetta nella misura per essi indicata nell'annessa Tabella I. Per la corresponsione delle indennita' si osservano, in quanto applicabili, le norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302.

Testo vigente dal 19 giugno 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-27;365~art2 · fonte del testo