L'Universita' per stranieri di Perugia e l'Universita' per stranieri di Siena hanno una propria dotazione organica di posti di professore di prima e di seconda fascia e di ricercatore. I posti da assegnare in aumento, rispetto a quelli gia' attribuiti, per l'assolvimento dei fini istituzionali, sono prelevati dalla dotazione organica complessiva delle universita' e degli istituti superiori e dagli incrementi recati dai piani di sviluppo, ivi compreso quello per il triennio 1991-1993. I professori e i ricercatori in servizio presso le universita' di cui al comma 1 sono tenuti ad assolvere i propri compiti d'istituto nel rispetto delle norme vigenti, tenuto conto della peculiare organizzazione didattica e scientifica fissata dagli statuti e dai regolamenti.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-17;204~art4 · fonte del testo