Art. 88 — Ricostituzione delle pensioni liquidate in misura ridotta

Le pensioni liquidate ai sensi dell'articolo 16 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 sono riliquidate, con effetto dal 1 gennaio 1965, sulla base del servizio riconosciuto utile a pensione, non applicando la riduzione prevista dal secondo comma della norma stessa.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art88 · fonte del testo