Art. 24 — La retribuzione contributiva e pensionabile

La retribuzione assoggettabile a contributo e da prendersi a base per il calcolo della pensione, ai sensi del precedente articolo 13, e' fissata dalle tabelle G.M. n. 1 e G. M. n. 2 allegate alla presente legge, in relazione alle qualifiche rivestite a bordo dal personale interessato ed al genere della nave e della navigazione, e sara' successivamente variata, ove ricorrano le condizioni previste dal precedente articolo 6, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art24 · fonte del testo