Le entrate dell'Istituto sono costituite dal contributo statale di cui al comma seguente, dalle rendite patrimoniali e dai contributi non destinati ad incremento del patrimonio ma disposti a favore dell'Istituto medesimo, da amministrazioni, enti e privati per lo svolgimento di particolari ricerche, per la erogazione di borse di studio e per tutte quelle altre iniziative comunque rientranti nelle finalita' di cui all'articolo 1 della presente legge. Il contributo annuo dello Stato, previsto dall'articolo 12 della legge 10 dicembre 1957, n. 1188, e' elevato a lire 75 milioni a decorrere dall'anno 1976. Alla maggiore spesa annua di lire 45 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 4102 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1976 e dei corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

Testo vigente dal 18 maggio 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;257~art15 · fonte del testo