Il personale di cui alla tabella B annessa alla presente legge attende ai compiti di vigilanza negli istituti di rieducazione. Al personale previsto nel precedente comma possono essere affidate altre mansioni esecutive nei centri di rieducazione e negli istituti o servizi da essi dipendenti.

Testo vigente dal 31 ottobre 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-10-10;1494~art3 · fonte del testo