Art. 14 — Obblighi per le imprese editrici

Le imprese editrici di giornali quotidiani o periodici di cui alla presente legge, nonche' le imprese editrici di agenzie di stampa aventi i requisiti di cui agli articoli 16 e 17 della presente legge continuano ad essere soggette agli obblighi stabiliti nel titolo I della legge 5 agosto 1981, n. 416, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della medesima legge.

Testo vigente dal 9 marzo 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1987-02-25;67~art14 · fonte del testo