Ai militari della Guardia di finanza che nel periodo di tempo 1 gennaio 1945-31 dicembre 1947 siano stati obbligatoriamente ricoverati in luoghi di cura a razionamento civile per malattie contratte in servizio di guerra o d'istituto, e' concesso il rimborso della differenza fra le somme da essi effettivamente pagate a titolo di retta e quelle stabilite per i pari grado dell'Arma dei carabinieri per il ricovero negli stabilimenti sanitari militari.

Testo vigente dal 31 gennaio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-12-16;1118~art1 · fonte del testo