Art. 14 — Scuola elementare non statale

La scuola elementare parificata e' tenuta ad adottare, per i programmi e gli orari, l'ordinamento delle scuole elementari statali. La scuola elementare autorizzata e' tenuta ad uniformarsi di massima agli obiettivi indicati dai programmi vigenti. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, impartisce disposizioni in materia.

Testo vigente dal 15 giugno 1990

Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-06-05;148~art14 · fonte del testo