Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta' e che cessino dall'iscrizione all'Ente senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 11. Il rimborso di cui al comma 1 spetta anche ai superstiti dell'iscritto di cui all'articolo 7 sempreche' non abbiano diritto alla pensione indiretta. Sulle somme rimborsate e' dovuto l'interesse composto del 5 per cento dal 1› gennaio successivo ai relativi pagamenti. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 puo' ripristinare il pregresso periodo di anzianita', restituendo all'Ente la somma dei contributi maggiorata degli interessi di cui al comma 3 e della quale ha ottenuto il rimborso rivalutata in base alle tabelle di cui al comma 2 dell'articolo 17 per il periodo dall'anno di rimborso all'anno di reiscrizione.

Testo vigente dal 26 aprile 1991

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-04-12;136~art23 · fonte del testo