Art. 6 — Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità

Le modalita' per l'accertamento della inabilita' e della invalidita' ai fini del conseguimento delle pensioni di cui agli articoli 4 e 5 sono stabilite con regolamento deliberato dall'assemblea dei delegati dell'Ente ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

Testo vigente dal 10 agosto 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-08-05;249~art6 · fonte del testo