L'articolo 195 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 195 - Prelevamento dei beni mobili. - Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art74 · fonte del testo