Dopo l'articolo 156 del codice civile e' inserito il seguente: "Art. 156-bis - Cognome della moglie. - Il giudice puo' vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e puo' parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art38 · fonte del testo