L'articolo 149 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 149 - Scioglimento del matrimonio. - Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge. Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82 o dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art31 · fonte del testo