L'articolo 144 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 144 - Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia. - I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art26 · fonte del testo