Le disposizioni degli articoli 580 e 594 del codice civile si applicano anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge se i diritti dei figli naturali non riconoscibili non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione.

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art237 · fonte del testo