Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le condizioni stabilite dal padre ai sensi dell'abrogato articolo 338 del codice civile per l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni e non possono essere iniziate o proseguite azioni per l'inosservanza delle suddette condizioni. Dalla stessa data il curatore del nascituro cessa di diritto dal suo ufficio.

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art235 · fonte del testo