L'articolo 38 delle disposizioni d'attuazione del codice civile e' sostituito dal seguente: "Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, comma secondo, 250, 252, 262, 264, 303, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non e' espressamente stabilita la competenza di una diversa autorita' giudiziaria. In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero. Quando il provvedimento e' emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 178/1976

    Parametro
    14 luglio 1976

    ordina la restituzione degli atti al tribunale per i minorenni di Bologna per un nuovo esame della rilevanza della questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TR…

    Art. 155 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art221 · fonte del testo