L'articolo 318 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 318 - Abbandono della casa del genitore. - Il figlio non puo' abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la potesta' ne' la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art141 · fonte del testo