L'articolo 288 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 288 - Procedura. - La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza. Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio, sulla domanda di legittimazione. Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello. Questa, richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda e' annotata in calce all'atto di nascita del figlio".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art128 · fonte del testo