Al fine di favorire e riqualificare l'occupazione nell'industria navalmeccanica, le regioni possono avviare programmi specifici di formazione di manodopera qualificata. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni nelle quali hanno sede cantieri di costruzione e riparazione navale, stabilisce le quote di finanziamento a carico dello Stato per l'anno 1998 per lo svolgimento dei programmi di cui al comma 1. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 6 miliardi per l'anno 1998.

Testo vigente dal 3 dicembre 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1998-11-30;413~art7 · fonte del testo