Agli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti l'arte statali, ivi compresi quelli delle libere attivita' complementari, i quali non siano in possesso dell'abilitazione o del titolo di studio prescritto per l'insegnamento che svolgono, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 41, commi secondo, terzo, quarto e quinto. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli insegnanti di libere attivita' complementari contemplati dall'articolo 32 dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1980. Le disposizioni di cui al precedente articolo 41, commi secondo e terzo, si applicano anche agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali.

Testo vigente dal 22 maggio 1982

Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-05-20;270~art42 · fonte del testo