All'Istituto nazionale della previdenza sociale e' concessa la facolta' di stipulare convenzioni con l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il pagamento della pensione, in contanti, al domicilio del pensionato, oppure mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale presso l'ufficio indicato dal pensionato.

Testo vigente dal 30 aprile 1969

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153~art59 · fonte del testo