Il termine in corso per la presentazione delle istanze intese ad ottenere, a norma della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, e dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati scade improrogabilmente trenta giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 6 giugno 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-05-25;232~art1 · fonte del testo