Art. 25-sexies 231 — Abusi di mercato

In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto

Testo vigente dal 12 maggio 2005

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 25-sexies 231, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art25sexies · fonte del testo