La cancelleria o la segreteria dell'autorita' giudiziaria che ha emesso un provvedimento relativo alla liberta' personale di persona detenuta o internata lo comunica all'autorita' preposta all'istituto penitenziario. A quest'ultima autorita' sono comunicati per estratto i provvedimenti che dispongono la rimessione per qualunque causa del procedimento ad altra autorita' giudiziaria e gli estratti delle sentenze.

Testo vigente dal 5 ottobre 1989

Norme correlate

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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1989-09-30;334~art6 · fonte del testo