Fermo quanto previsto dall'art. 625 comma 4 del codice, la cancelleria annota sull'originale della sentenza o del decreto di condanna l'irrevocabilita' del provvedimento, dandone comunicazione alla segreteria del pubblico ministero per le conseguenti annotazioni sul registro previsto dall'art. 335 del codice.

Testo vigente dal 5 ottobre 1989

Norme correlate

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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1989-09-30;334~art27 · fonte del testo