Art. 542 — Pareri di enti estranei all'Amministrazione

Qualora per l'emanazione di un provvedimento della autorita' amministrativa sia richiesto il parere di organi o enti estranei all'amministrazione, si puo' emanare il provvedimento senza attendere il parere medesimo se gli organi competenti non l'abbiano fatto pervenire nel termine prescritto o, in mancanza, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

Testo vigente dal 21 aprile 1952

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art542 · fonte del testo