Art. 540 — Membri delle commissioni d'inchiesta già in carica

I membri delle commissioni d'inchiesta che alla data di entrata in vigore del regolamento sono stati nominati ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto-legge 17 settembre 1925, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, s'intendono confermati in carica fino alla scadenza del termine di tre anni dalla data della loro nomina.

Testo vigente dal 21 aprile 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art540 · fonte del testo