La relazione tecnica e i disegni da allegare alla domanda per ottenere la concessione dell'impianto e dell'esercizio di stabilimenti e di depositi costieri, a norma dell'articolo 6, devono anche indicare:

  • a)la natura delle sostanze in lavorazione o in deposito, e il punto di infiammabilita';
  • b)il tipo e la capacita' dei vari serbatoi e la destinazione di ciascuno;
  • c)la quantita' in metri cubi delle varie sostanze che il richiedente intende depositare in fusti o in altri recipienti analoghi;
  • d)le caratteristiche degli impianti e le modalita' costruttive dei fabbricati;
  • e)gli impianti e i mezzi per la prevenzione e la estinzione degli incendi;
  • f)i dispositivi di sicurezza, le zone interne di protezione e le distanze delle opere esterne;
  • g)i mezzi per il rifornimento, il carico, lo scarico e il travaso delle sostanze;
  • h)per gli stabilimenti, anche la natura e i processi di lavorazione.

Testo vigente dal 21 aprile 1952

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art45 · fonte del testo