Per imbarcare in qualita' di medico, di commissario di bordo o di marconista, e' richiesta un'autorizzazione dell'autorita' marittima mercantile. L'autorizzazione a imbarcare in qualita' di medico di bordo e di marconista di bordo e' subordinata al possesso dei requisiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti speciali; quella a imbarcare in qualita' di commissario di bordo e' subordinata al possesso di un titolo di studio non inferiore a quello dell'ordine medio superiore.

Testo vigente dal 21 aprile 1952

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art433 · fonte del testo