L'autorita' marittima mercantile o quella consolare, che ha ricevuto in consegna gli oggetti, ne da avviso all'autorita' comunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto o, qualora il domicilio sia sconosciuto, all'autorita' comunale del luogo di armamento della nave. Tale avviso e' pubblicato mediante affissione nell'albo del comune.

Testo vigente dal 21 aprile 1952

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art398 · fonte del testo