[1]REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (Navigazione marittima)

[2]Art. 1. (Circoscrizioni)

[3]La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'articolo 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica. Con decreto del Presidente della Repubblica e' altresi' stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.

Testo vigente dal 21 aprile 1952

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art1 · fonte del testo