Art. 161 — Lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico

1. Le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico (figg. II.452 e II.453) sono destinate esclusivamente a tale tipo di veicoli e possono essere a tre o piu' luci con i seguenti simboli:

  • a)barra bianca orizzontale su fondo nero;
  • b)triangolo giallo, con la punta rivolta verso l'alto, su fondo nero;
  • c)barra bianca verticale su fondo nero;
  • d)barra bianca inclinata a destra su fondo nero;
  • e)barra bianca inclinata a sinistra su fondo nero. 2. La disposizione delle luci e' verticale: barra bianca orizzontale in alto, triangolo giallo al centro e barra bianca verticale in basso; le luci con barra bianca inclinata, qualora necessarie, devono essere poste in basso in sostituzione della luce con barra bianca verticale ovvero all'altezza di essa rispettivamente a destra per la luce di cui alla lettera d), ed a sinistra per la luce di cui alla lettera e), del comma 1. 3. La sequenza di accensione delle luci e' la seguente:
  • a)barra bianca verticale o inclinata a destra o inclinata a sinistra;
  • b)triangolo giallo;
  • c)barra bianca orizzontale. 4. Le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico vanno usate unicamente quando le lanterne veicolari normali o di corsia possono ingenerare confusione all'avanzamento delle varie correnti di traffico veicolare.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art161 · fonte del testo