Art. 151 — Strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico collettivo di linea

1. Le strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico collettivo di linea sono costituite da una striscia longitudinale gialla discontinua, posta ad una distanza minima di 2,70 m dal marciapiede o dalla striscia di margine continua, e da due strisce trasversali gialle continue che si raccordano perpendicolarmente alle precedenti; nel caso di golfi di fermata le strisce trasversali possono non essere tracciate. La larghezza delle strisce e' di 12 cm. 2. La zona di fermata e' suddivisa in tre parti: la prima e l'ultima di lunghezza pari a 12 m, necessarie per l'effettuazione delle manovre di accostamento al marciapiede e di reinserimento nel flusso di traffico da parte del veicolo; la zona centrale deve avere una lunghezza minima pari alla lunghezza, maggiorata di 2 m, del veicolo piu' lungo che effettua la fermata. 3. La prima e l'ultima parte possono essere evidenziate mediante tracciamento di una striscia gialla a zig zag (fig. II.447). 4. Sulla pavimentazione all'interno della zona di fermata deve essere apposta l'iscrizione BUS. 5. Nelle zone di fermata e' vietata la sosta dei veicoli.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art151 · fonte del testo