L'opposizione si estingue:

  • a)nei casi di cui all' articolo 181 del Codice;
  • b)nel caso di mancato pagamento dei diritti di cui all'articolo 48, comma 4;
  • c)nel caso di radiazione totale del marchio, designante l'Italia, su richiesta dell'Ufficio di proprieta' industriale d'origine, ai sensi all'articolo 171, comma 8, del Codice. Nel caso di radiazione parziale del marchio internazionale, il procedimento si estingue limitatamente alla parte del marchio radiata.

Testo vigente dal 9 marzo 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2010-01-13;33~art57 · fonte del testo