La progettazione e l'esecuzione unitaria delle opere, anche per lotti funzionali, puo' essere affidata in concessione mediante apposita convenzione, a societa' a partecipazione statale o a consorzi di imprese. La convenzione dovra' uniformarsi ad uno schema tipo, approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dei lavori pubblici, che conterra' la disciplina generale del rapporto, con l'indicazione delle modalita' di gara e di contabilizzazione per le opere e per le forniture da appaltare, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato. L'affidamento in concessione dovra' avvenire con provvedimento motivato dell'Universita' sulla base di un confronto tecnico ed economico delle offerte a tal fine presentate a seguito di bando. Le societa' o i consorzi di imprese che parteciperanno alla gara dovranno fornire la dimostrazione della loro capacita' tecnica, finanziaria ed economica.

Testo vigente dal 18 aprile 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-04-03;122~art7 · fonte del testo