Entro centoottanta giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori saranno emanati, nelle forme e con le modalita' previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, gli statuti dell'Universita' di cui alla presente legge.

Testo vigente dal 18 aprile 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-04-03;122~art27 · fonte del testo